Art. 20.
(Definizione e individuazione
delle discipline bio-naturali).

      1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere e alla difesa delle migliori condizioni della persona, e sono volte a generare una migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Ferme restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine.
      2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:

          a) naturopatia;

          b) shiatsu;

          c) reflessologia;

          d) tuina;

          e) trattamento ayurvedico;

          f) pranopratica;

          g) reiki;

          h) kinesiologia specializzata.